Regolamento del personale
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
DEL CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO PERUGIA
Titolo I
OGGETTO E AMBITI DI APPLICAZIONE
Art. 1
Oggetto ed effetti del Regolamento
Il presente regolamento determina i principi fondamentali che guidano l’organizzazione del personale dipendente del Cesvol coerentemente alle deliberazioni già adottate dal Comitato Esecutivo
Art. 2
Ambito di applicazione
Le norme del presente regolamento si applicano a tutto il personale che intrattiene rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, con il Cesvol, per quanto per gli stessi previsto. I dipendenti del Cesvol sono giuridicamente classificati secondo il quadro delle qualifiche funzionali e dei profili professionali di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Aziende del Terziario distribuzione e servizi,vigente.
Non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento i rapporti di lavoro autonomo
Art. 3
Personale
Per l'assolvimento dei propri fini istituzionali il centro servizi volontariato Perugia, in seguito denominato CESVOL, si avvale di personale dipendente e di collaboratori esterni.
II personale dipendente del CESVOL è costituito da:
a. Personale assunto con contratto a tempo indeterminato ad orario pieno
b. Personale assunto con contratto a tempo indeterminato ad orario parziale
c. Personale a tempo determinato
d. Personale per prestazioni occasionali o a progetto
Art.4
Stato Giuridico e Trattamento Economico
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del CESVOL vengono regolati con riferimento ai contenuti normativi ed economici previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del COMMERCIO - Aziende Del Terziario Distribuzione e Servizi: (e) servizi alle imprese/organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone,.vigente
Art.5
Il Contratto individuale di lavoro
II rapporto di lavoro è costituito e regolato da un contratto individuale predisposto secondo le norme del presente regolamento, le disposizioni di legge e le normative comunitarie.
Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, devono essere indicati:
a. tipologia del rapporto di lavoro
b. data di inizio del rapporto di lavoro
c. livello e profilo di assunzione, corrispondenti mansioni e trattamento economico
d. durata del periodo di prova
e. sede e articolazione dell'orario di lavoro
1. Al momento dell'attivazione del contratto individuale di lavoro, il dipendente è informato sulle linee di impostazione generale del CESVOL ed è tenuto a non svolgere attività in conflitto con quelle dello stesso.
2. In materia di incompatibilità e di cumulo degli impieghi si osservano le disposizioni vigenti in materia e quelle specificate al momento della stipulazione del contratto dal Consiglio Direttivo. 3. II personale dipendente è tenuto a mantenere il segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del suo lavoro.
4. In materia di responsabilità dei dipendenti, per danni arrecati al CESVOL o a terzi, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. II CESVOL provvederà nel momento dell'assunzione di ciascun dipendente ad attivare ulteriore polizza assicurativa per infortuni professionali ed extra professionali valida per tutti i locali della sede centrale e delle sedi periferiche del CESVOL.
Art. 6
Compiti del Coordinatore
a. E’ responsabile operativo della realizzazione del programma di attività approvato dai competenti organi, ne cura la realizzazione, durante la fase di gestione, impartendo le opportune direttive all’organizzazione per lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi.
b. Propone al Comitato Esecutivo tutte le iniziative che il Cesvol può svolgere, finalizzate al raggiungimento delle attività istituzionali.
c. Partecipa, alle riunioni del comitato esecutivo.
d. E’ responsabile e cura la corretta attuazione delle delibere del comitato esecutivo e Presidenziali. In particolare, nell'ambito dell'attività di programmazione, pianificazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione dei progetti, provvede con autonomia operativa alla corretta attuazione del programma approvato dai competenti organi
e. Predispone le relazioni periodiche trimestrali di attività e di gestione.
f. Cura ed è responsabile dell’ordinamento, dell’organizzazione e del corretto funzionamento degli uffici;
g. E’ responsabile, sovrintende e dirige il personale dipendente, per tutto ciò che concerne l’applicazione del contratto vigente (orario di lavoro, computo ferie, permessi,
h. Impartisce disposizioni ai collaboratori sia occasionali che a progetto
i Cura ed è responsabile della formazione e dell’aggiornamento professionale del personale del Cesvol.
l. Riferisce tempestivamente al Presidente in ordine a tutte la attività del Cesvol.
m Autorizza preventivamente e motivatamente le ore lavorate in eccesso all’orario individuale contrattuale
Art. 7
Retribuzione
La retribuzione del personale dipendente è quella stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del COMMERCIO - Aziende Del Terziario Distribuzione e Servizi: ( e) servizi alle imprese/organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone.
Eventuali integrazioni sono deliberate dal Comitato Esecutivo.
Titolo II
Personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato
Art. 8
Assunzione del personale con contratto a tempo indeterminato
1. L'assunzione del personale con contratto a tempo indeterminato avviene per il livello e il profilo professionale individuato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente del Cesvol. A tale scopo si precede con le seguenti modalità:
a. per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta;
b. per chiamata nominativa, previo curriculum e professionalità opportunamente verificata.
Art .9
Assunzione tramite selezione
1. La selezione si svolge con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, la tempestività, l'economicità e la celerità di espletamento.
2. I requisiti per la partecipazione alla selezione sono stabiliti di volta in volta dal Comitato Esecutivo a seconda delle esigenze.
Sono requisiti fondamentali:
a. non avere riportato condanne penali;
b. idoneità fisica e attitudine al servizio da prestare;
c. godimento dei diritti politici, non destituzione o dispensa dal servizio per incapacità
presso una pubblica Amministrazione;
3. In relazione alle caratteristiche delle attività lavorative che saranno svolte presso il Cesvol, possono essere richiesti i titoli di specializzazione o qualificazione professionale da stabilirsi di volta in volta all'atto della deliberazione del Comitato Esecutivo.
4. II Comitato Esecutivo può deliberare avvisi per la selezione per l'ammissione all'impiego specificamente per ciascun profilo e per ciascun livello, in relazione alle esigenze dei diversi settori di attività.
5. I requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall’avviso di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.
6. Per quanto attiene alle modalità di svolgimento della selezione sarà nominata una commissione giudicatrice la cui composizione sarà decisa dal Comitato Esecutivo.
7. Gli avvisi di selezione sono deliberati dal Comitato Esecutivo ed emanati con atto del Presidente che provvede a darne adeguata pubblicità come stabilito in fase di delibera.
8. In ciascun avviso di selezione di norma dovranno essere indicati:
a. ll numero dei posti ed i rispettivi profili e livelli;
b. i requisiti generali d'ammissione e le eventuali deroghe;
c. il grado ed il tipo di titolo di studio e gli eventuali titoli di specializzazione o di qualificazione professionale;
d. la tipologia e il numero delle prove di selezione;
e. la sede di lavoro di prima assegnazione;
f. i documenti prescritti;
g. termini di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione e dei documenti prescritti;
h. ogni altra prescrizione indicata nell’avviso.
Art.10
Assunzione tramite chiamata nominativa
1. II CESVOL può assumere direttamente personale ritenuto idoneo a svolgere determinate mansioni anche mediante chiamata nominativa.
2. I requisiti per l’ assunzione sono gli stessi previsti dal precedente art. 9 .
Art. 11
Modalità di assunzione
1. II Presidente prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione di cui all'art.3 inviterà l'interessato a presentare entro 15 gg, la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti ed indicata nella delibera del Comitato Esecutivo. Entro tale termine l'interessato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato .
2. Scaduto inutilmente tale termine, e fatta salva la possibilità di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, il Presidente comunicherà di non poter dar luogo alla stipulazione del contratto.
3. L’assunzione è deliberata dal Comitato Esecutivo, ovvero da organismi o persone all’uopo delegati dallo stesso; il provvedimento di nomina è emanato con atto del Presidente tempestivamente comunicato all'interessato per gli adempimenti necessari previsti dalla vigente normativa in materia..
4. II Dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della durata prevista dal CCNL Commercio richiamato e vigente.
Art. 12
Entrata in vigore
Il presente regolamento è in vigore dal 2 novembre 2004 (delibera del Comitato Esecutivo del 29 ottobre) e le relative norme si applicano anche a tutto il personale assunto dal CESVOL in data precedente.
Il Presidente provvederà all’atto dell’entrata in vigore del presente regolamento alle opportune comunicazione al personale specificando ai sensi dell’organizzazione interna del lavoro, le mansioni attribuite.




























